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Ordinanza divieto

Ordinanza di diviedo utilizzo fuochi d'artificio in lovali chiusi
Data:
Martedì, 13 Gennaio 2026

Descrizione




IL SINDACO






PREMESSO che ai sensi dell’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000 il Sindaco, quale ufficiale del Governo, responsabile della Protezione Civile e della incolumita` della comunita` territoriale, nonche´ della salute pubblica, adotta, con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumita` pubblica;


e che i provvedimenti in questione, concernenti l'incolumita` pubblica, sono diretti a tutelare l'integrita` fisica della popolazione;


CONSIDERATI i recentissimi tragici eventi accaduti in un locale pubblico sito nella localita` turistica svizzera di Crans-Montana e gli eventi egualmente tragici in altri analoghi contesti pubblici;








RITENUTO necessario e urgente - vista la diffusa usanza di usare fiamme libere e articoli pirotecnici nei locali pubblici per festeggiamenti ed eventi di diverso tipo – vietare l’utilizzo nei locali pubblici di tali articoli che possono, anche in maniera assolutamente incidentale ed involontaria, creare gravi pericoli per le persone, come dimostrato dal tragico evento di Crans-Montana e di altri contesti;


POSTO che ulteriori ingenti danni economici possono determinarsi a carico del patrimonio pubblico o privato in conseguenza del potenziale rischio d’incendio discendente dall’accensione incontrollata di articoli pirotecnici ad effetto illuminante;


VISTI:
- l’art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;
- gli artt. 659 e art 703 del Codice Penale;


ORDINA


con effetto immediato, ai fini della tutela dell’incolumita` delle persone, nonche´ a tutela del patrimonio pubblico o privato: su tutto il territorio comunale, in particolare nei locali pubblici, e` vietato l’utilizzo di fiamme libere, di candele pirotecniche, di fontane luminose e di qualsiasi tipologia di articoli pirotecnici.


SI DISPONE:
Che la Polizia Locale e la Forza Pubblica sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza,


all’esecuzione e alla vigilanza in ordine all’attuazione della presente Ordinanza.


Che la presente Ordinanza sia trasmessa:


- alla Polizia locale, alla Prefettura, alla Questura, al Commissariato di Polizia di Stato, al Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri, alla Compagnia Carabinieri, alla Guardia di Finanza, ai Vigili del Fuoco;


- ai pubblici esercizi, strutture ricettive, ecc. insediati sul territorio, o, comunque, sia ad essi resa nota con tutte le possibili modalita`;


- agli Organi di stampa e di informazione;
Quest’ordinanza e` resa nota mediante pubblicazione sul sito internet del Comune e su tutti gli


organi di informazione dell’Ente, compresi i social media istituzionali. SI FA PRESENTE:


Che la presente Ordinanza, vista l’importanza e la piena funzionalita` a vantaggio della pubblica incolumita`, sia considerata e attuata nei suoi obiettivi anche dai Cittadini presso le proprie abitazioni e residenze, i domicili;








che il Ministero dell’Interno disponga adeguati provvedimenti per evidenziare l’importanza del divieto in essere in tale Ordinanza.


Il Sindaco Enrico Vignati


(firmato digitalmente)






Documenti allegati

A cura di

Ulteriori Informazioni

Ultimo aggiornamento

13/01/2026 14:09




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